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Ordinanza — n. 38471/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against prison sentence substitution due to manifestly unfounded arguments regarding public utility work.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38471/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Rossi Niccolò inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Rossi argued that the lower court failed to grant the substitution of a short custodial sentence with public utility work, but the appellate court had logically rejected this based on his aggressive conduct, alcohol abuse, and violence against a family member. The court ruled that the appeal was manifestly unfounded because the lower court's decision involved a typical merit-based prognosis regarding the defendant's personality, which does not fall under the category of illegality.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the challenged judgment is based on sound logical arguments regarding the defendant's subjective personality traits and prognosis, rather than abstract crime severity, rendering the complaint manifestly unfounded.

Parole chiave

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substitution of sentence public utility work manifestly unfounded appeal merit-based prognosis inadmissible appeal aggressive conduct alcohol abuse lavoro del detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI NICCOLO' nato a BAGNO A RIPOLI il 19/04/1993 avverso la sentenza del 10/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rossi Niccolò; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia la mancata concessione dell'istituto della sostituzione della pena detentiva breve con quella del lavoro di pubblica utilità è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la condotta aggressiva dell'imputato, l'abuso di sostanze alcoliche, la violenza esercitata verso un prossimo congiunto nonché il mancato effetto deterrente della precedente condanna per rapina) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna, il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il C sigl re estensore Il Presid