Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as it cannot re-evaluate facts from lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Di Lauri Domenico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court misinterpreted facts regarding a lost prepaid card used in fraud, but the Court held that reviewing factual evidence is exclusively the power of the trial judge. Consequently, the Court ruled that the appeal's attempt to reconstruct facts using different evaluation criteria violated legal limits on cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts, reserving such assessment exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LAURI DOMENICO nato a CATANIA il 26/03/1956 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Di Lauri Domenico; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, il ricorso difensivo, nell'escludere la penale responsabilità dell'imputato, si fonda sul supposto travisamento in cui sarebbero incorsi i giudici di appello nel momento in cui hanno ritenuto di ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato nonostante questi, al momento della commissione della seconda truffa, avrebbe denunciato lo smarrimento della carta prepagata sulla quale sono stati versati i bonifici. In realtà la Corte territoriale, nel condannare l'imputato ha valorizzato una pluralità di elementi, tra cui assume specifico e preponderante rilievo la circostanza costituita dal fatto che l'imputato abbia effettivamente realizzato un ingiusto profitto, essendo stato provato l'accredito sulla sua carta, anche prima della supposta denuncia di smarrimento, di somme di denaro senza che egli fornisse una adeguata giustificazione sulla causale di tali transazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pre