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Ordinanza — n. 38468/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and reiteration of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38468/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Lakhal Wahid inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for theft and the denial of mitigating circumstances, arguing the lower court erred in finding intent and failing to apply statutory leniency. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 648 c.p.; The appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected at the appellate level without offering a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments lack of specific critique theft conviction mitigating circumstances reticenza dolosa dei difetti dubbio circa il carattere di infrazione contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 648 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKHAL WAHID nato il 06/01/1981 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal.Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lakhal Wahid; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen. chiedendo l'assoluzione dell'imputato e, in subordine, la riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata prevista al quarto comma dello stesso articolo, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (sul punto, si vedano le pagine 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, quanto all'elemento soggettivo, lungi dall'avere la sentenza impugnata ricavato il dolo dall'assenza, pure significativa, di qualsiasi diversa giustificazione in relazione al possesso di un ciclomotore di provenienza delittuosa, ha fatto anche riferimento alla costatata assenza della necessaria documentazione attestante la proprietà, circostanza non affatto priva di rilievo se si considerano le notorie modalità previste per la circolazione di un bene mobile registrato quale un ciclomotore; analogamente, con riguardo alla esclusione dell'ipotesi attenuata, essendosi richiamato il dato del valore apprezzabile del bene in ragione della recente fabbricazione e del suo regolare utilizzo;

Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta in primis la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); che l'ulteriore doglianza che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondata, in quanto il dato negativo costituito dalla presenza di molteplici precedenti penali è stato apprezzato alla luce della commissione da parte dell'imputato dell'ennesimo delitto avente eguale natura, quale espressione di un percorso criminale mai sopito per come avvalorato dalla circostanza che "nessun effetto deterrente risulta scaturito dalle numerose precedenti condanne" (pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 o