Cassation court dismisses appeal for reiterating lower court arguments and upholds sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued against the denial of a special mitigating circumstance and excessive sentencing, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate court. The decision relied on established case law regarding the subsidiary nature of the value of the stolen item in theft cases and the broad discretion of trial judges in sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 comma 4 cod. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: Arguments in cassation must be specific and argumentative; mere repetition of lower court grounds is inadmissible, and sentencing discretion is protected unless manifestly arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AABID MOUAD (CUI: 06IOTOV) nato il 01/06/2004 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di El Aabid Mouad; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in particolare, i giudici di merito a pagina 2 della sentenza impugnata hanno correttamente richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente» (Sez. 2, n. 29346 del 16/02/2022, Mazza, Rv. 283340-01).
Nel caso di specie, i giudici della Corte di Appello hanno negato la speciale attenuante sulla scorta di precise circostanze di disvalore afferenti soprattutto alla capacità a delinquere dell'imputato, tra cui la fuga alla vista degli operanti e la violenta aggressione operata nei confronti degli stessi una volta braccato (si veda, pag. 2 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere s ens