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Ordinanza — n. 38461/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to prescription occurring after the appealed judgment. The court ruled the appeal's argument regarding prescription is unfounded because the prescription period expired after the appellate decision was rendered. Consequently, the appeal is declared inadmissible, and the appellant is ordered to pay court costs and a fine. The court emphasized that the inadmissibility of the appeal precludes any examination of the prescription issue that arose post-judgment. The decision relies on established case law regarding the timing of prescription and the procedural consequences of filing an appeal after the limitation period has expired. The court found the appellant's interpretation of the law to be in clear conflict with statutory norms and binding precedent. The final outcome confirms the lower court's judgment stands without further review on the merits of the prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38461/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Ngom Papa inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the conviction for the crime of receiving counterfeit goods was void due to the statute of limitations expiring, but the court found this argument manifestly unfounded. The court ruled that because the prescription period expired after the appellate judgment was rendered, the appeal itself was procedurally barred from raising the prescription issue, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266: An appeal filed after the expiration of the prescription period is inadmissible, precluding the court from examining the merits of the prescription defense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statute of limitations expiration prescription post judgment receiving counterfeit goods Cassazione procedural ruling commercio ambulante cosa fuori commercio infrazione doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Ngom Papa; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata dichiarazione nella sentenza di appello della causa di estinzione del reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 473 cod. pen.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Ngom Papa; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata dichiarazione nella sentenza di appello della causa di estinzione del reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307-01
Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480-01
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NGOM PAPA nato il 20/05/1966 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ngom Papa; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata dichiarazione nella sentenza di appello della causa di estinzione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché trae il proprio fondamento da enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; infatti, come espressamente ribadito dal giudice di appello e dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 2 n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307-01;

Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480-01), nel caso in cui fosse incerta la data di consumazione del reato di ricettazione, essa deve essere fatta coincidere con la data di consumazione - o, come nel caso di specie, di accertamento - del reato presupposto, che nel presente giudizio, in assenza di elementi fattuali di segno contrario o all'uopo allegati, coincide con 1'11/08/2014, giorno in cui le forze dell'ordine hanno rinvenuto presso l'abitazione in uso all'imputato una cospicua quantità di merce contraffatta, così constatando la sussistenza del delitto presupposto previsto all'art. 473 cod. pen; che, al netto delle interruzioni e delle cause di sospensione (pari a giorni 322 per come precisato dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata alle pagg. 1- 2 e non oggetto di specifica censura), il termine di prescrizione risulta invece essere maturato il 29/06/2025 - perciò dopo la sentenza di appello - ma che, tuttavia, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso