Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and repetition of lower court errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lomuscio Paolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second-instance judgment regarding aggravated extortion, arguing the court failed to properly weigh evidence and explain its reasoning. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing new, specific legal critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based solely on the pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of second instance, failing to perform the typical function of a specific and reasoned critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMUSCIO PAOLO nato a BARI il 30/01/1973 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; r
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lomuscio Paolo; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di estorsione aggravata, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in particolare la Corte di Appello ha motivato in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo, valorizzando sia le dichiarazioni rese dalla persona offesa nell'immediatezza dei fatti, sia le ulteriori risultanze probatorie, tra cui l'atteggiamento aggressivo manifestato dall'imputato nei confronti della persona offesa e verso gli stessi militari giunti sul posto nonché la chiamata del figlio del Mezzina Giuseppe, il quale denunciava il violento spossessamento dell'abitazione paterna posto in essere dall'odierno ricorrente, in assoluta coerenza con quanto accertato dagli inquirenti in sede di sommarie informazioni rese della persona offesa (si vedano, sul punto, le pagg. 5-8 della sentenza impugnata);
Da ultimo, non coglie nel segno la censura difensiva circa la carenza motivazionale della sentenza di secondo grado, la quale, ad avviso del ricorrente, non avrebbe spiegato le ragioni per cui i giudici avrebbero valorizzato le dichiarazioni rese dalla persona offesa nell'immediatezza dei fatti, disattendendo invece la successiva ritrattazione in udienza. In realtà, la Corte territoriale ha ragionevolmente ritenuto inattendibile la seconda versione - valorizzando invece quella prospettata subito dopo il fatto — sia sulla scorta delle già citate ulteriori risultanze probatorie raccolte in sede di indagini, sia ritenendo che la ragione per cui il Mezzina abbia ridimensionato la condotta dell'imputato possa rinvenirsi, alla stregua degli elementi di fatto complessivamente narrati, in un legittimo timore di patire ulteriori vessazioni, con una valutazione di merito logica e non censurabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore