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Ordinanza — n. 38456/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding trial motivation flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38456/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Polizio Francesco inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's finding of prescription, arguing the decision lacked proper motivation, but the court rejected this. The court ruled that only specific, severe defects in reasoning are admissible, excluding general complaints about persuasiveness or evidentiary weight.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; Appeals challenging trial motivation are inadmissible unless they allege specific defects such as lack of motivation, manifest illogic, or contradiction with ignored evidence, excluding general grievances regarding persuasiveness or evidentiary assessment.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Admissibility of Appeal Defects in Trial Motivation Prescription of Offense Burden of Proof Standards abbandono del procedimento per truffa sanzioni pecuniarie ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZIO FRANCESCO nato a CASORIA il 12/11/1940 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Polizio Francesco; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato di truffa aggravata in luogo, invece, di una pronuncia assolutoria più favorevole per l'imputato, denunciando vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito, nel confrontarsi con i motivi di appello, ha esplicitato le ragioni in forza delle quali deve escludersi che sia stata raggiunta la dimostrazione evidente dell'insussistenza dei fatti contestati all'imputato, ovvero dalla sua estraneità agli stessi, in ossequio alla regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (si vedano, in particolare, pagg. 4-6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il C