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Ordinanza — n. 38386/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses request for remittal as inadmissible due to missed seven-day notification deadline under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38386/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the request for remittal inadmissible on procedural grounds. The applicant, Soriano Leone, alleged grave procedural violations by the prosecution but failed to notify other parties within the mandatory seven-day period required by law. The court rejected the generic arguments and ordered the applicant to pay court costs, citing specific statutory deadlines and the nature of incidental proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 46 cod. proc. pen.; Art. 48, comma 6 cod. proc. pen.: A request for remittal is inadmissible if not served on other parties within seven days of deposit, and the declaratory ruling does not generate court costs under incidental proceedings.

Parole chiave

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request for remittal procedural deadline notification requirement inadmissible request court costs allocation notificazione tardiva eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 46 cod. proc. pen.
Art. 48, comma 6 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
e non potendosi integrare tale disposizione con la previsione generale dell'art. 616 cod. proc. pen., in ragione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale (Sez.
art. 46 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
e non potendosi integrare tale disposizione con la previsione generale dell'art. 616 cod. proc. pen., in ragione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U del 10 luglio 2025, Buzzelli
Sez. 3, n. 42478 del 14/10/2024, C.
provv.; Sez. 3, n. 42478 del 14/10/2024, C., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: SORIANO LEONE nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966 avverso l'ordinanza del 29/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letta l'istanza di rimessione redatta da Leone Soriano per asserite gravissime violazioni processuali consumate dall'accusa; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene l'stanza inammissibile; rilevato che, in disparte la genericità dell'istanza, in cui sono dedotte circostanze indeterminate, come tali inidonee a configurare l'esistenza di una situazione locale suscettibile di turbare lo svolgimento del processo, l'istanza è inammissibile per mancato rispetto del termine di cui all'art. 46 cod. proc. pen., che impone la notifica, a cura del richiedente, alle altre parti entro il termine di sette giorni dal deposito presso la Cancelleria del Giudice; ritenuto che, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile, con procedura de plano; rilevato che la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione con la previsione generale dell'art. 616 cod. proc. pen., in ragione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale (Sez.

U del 10 luglio 2025, Buzzelli, inf. provv.; Sez. 3, n. 42478 del 14/10/2024, C., Rv. 287141).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al p mento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pres'dent