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Ordinanza — n. 38385/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on evasion conviction citing recidiva impact on prescription terms and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38385/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Haida Norddin inadmissible regarding his eight-month prison sentence for evasion. The appellant argued for crime extinction via prescription and requested generic mitigating circumstances, but the court found the recidiva extended the prescription period and the second claim was too vague. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma 2, cod. pen.; Art. 158, cod. pen.: Recidiva extends prescription terms and affects penalty calculation; generic claims for mitigating circumstances lack sufficient specificity to be considered.

Parole chiave

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evasion crime recidiva effect prescription period generic mitigating penalty reduction Cassazione appeal court costs proroga della carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 161, comma 2, cod. pen.
Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che la recidiva, che va comunque considerata ai fini del calcolo della prescrizione, incide non soltanto sul computo della pena, ma anche sul termine prorogato dopo l'interruzione per espresso disposto dell'art. 161, secondo comma, cod.
Art. 158, cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAIDA NORDDIN nato il 20/07/1963 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Norddin Haida avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile. 1 Il ricorrente, condannato in entrambi i gradi di giudizio ad otto mesi di reclusione per il delitto di evasione, deduce:

1) estinzione del reato per intervenuta prescrizione (la recidiva reiterata è stata dichiarata equivalente alle attenuanti; comunque, anche considerando la recidiva, aumentata la pena massima (tre anni) di due terzi, si giunge a cinque anni, per cui il reato - commesso il 30 giugno 2017 - si è comunque prescritto decorsi sette anni e mezzo);

2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancato contenimento della pena nel minimo.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che la recidiva, che va comunque considerata ai fini del calcolo della prescrizione, incide non soltanto sul computo della pena, ma anche sul termine prorogato dopo l'interruzione per espresso disposto dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. Il secondo motivo è affatto generico.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presid