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Ordinanza — n. 38383/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of motivation regarding probation violation and habitual offense status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38383/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Mario Amato's appeal inadmissible, rejecting his claim of insufficient motivation regarding the refusal of additional evidence. The court found the appellant's arguments generic and failed to address the first-instance judgment's reasoning that he was caught on public streets without justification while under home detention. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal is inadmissible when the appellant's arguments are generic and do not specifically confront the first-instance judgment's reasoning, particularly regarding the exclusion of habitual offense status due to numerous prior convictions.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation home detention violation habitual offense criminal procedure code penal code court costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
doppia conforme, le pronunce formano un unico corpo motivazionale) in cui si rileva che gli operanti trovarono l'imputato, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, sulla pubblica via, senza alcuna giustificazione o plausibile motivo; rilevato che l'applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
doppia conforme, le pronunce formano un unico corpo motivazionale) in cui si rileva che gli operanti trovarono l'imputato, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, sulla pubblica via, senza alcuna giustificazione o plausibile motivo; rilevato che l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO MARIO nato a REGGIO CALABRIA il 08/05/1966 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminato il ricorso di Mario Amato che deduce, con un unico motivo, vizio di motivazione in merito ai rilievi sulla mancata acquisizione di una serie di integrazioni istruttorie e probatorie che avrebbero a suo avviso condotto ad un diverso esito decisorio, essendo stato l'imputato trovato dalle forze dell'ordine nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui era ristretto in regime di detenzione domiciliare e sussistendo, quindi, i presupposti per ritenere il fatto particolarmente lieve; ritenuto che, anche ad ammettere che il ricorrente contesti il giudizio di responsabilità (il tenore del ricorso è confuso), le deduzioni sarebbero generiche, dal momento che non si confrontano con la motivazione della sentenza di primo grado (trattandosi di c.d. doppia conforme, le pronunce formano un unico corpo motivazionale) in cui si rileva che gli operanti trovarono l'imputato, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, sulla pubblica via, senza alcuna giustificazione o plausibile motivo; rilevato che l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

è stata esclusa, per difetto del requisito della non abitualità, essendo l'imputato gravato da numerosissimi precedenti, per lo più per reati contro il patrimonio, ma anche da cinque condanne definitive per evasione (cui si aggiunge un'altra, decisa in data odierna); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favori della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il rf