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Ordinanza — n. 38380/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding unreasoned conviction in plea bargain sentencing. The court rejected the generic claim for lack of reasoning. The appeal was declared inadmissible de plano. The appellant was ordered to pay court costs. The court applied the specific rules for plea bargain appeals. The decision emphasizes strict statutory limits on appeal grounds. The ruling clarifies the scope of admissible challenges in such cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38380/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Robert Marra's appeal against the Bologna Tribunal's sentencing decision inadmissible de plano. Marra argued the conviction for crimes under Articles 337 and 387 of the Penal Code lacked reasoning, but the court found his grounds generic and not permitted for plea bargain sentencing. The court ruled that Article 448 of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeal grounds to specific statutory violations, excluding general claims of unreasoned responsibility.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: In plea bargain proceedings, appeals against the sentencing pronouncement are inadmissible if they merely allege a lack of reasoning without citing specific statutory violations enumerated in the law.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissibility de plano lack of reasoning statutory limits court costs award motivi di cassazione impedimenti all'allontanamento rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Robert Marra propone ricorso verso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 129 c.p.
art. 444 cod. proc. pen
Robert Marra propone ricorso verso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo, con un unico motivo, la mancata assoluzione per i reati di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA ROBERT (CUI 01SRHWL) nato il 23/10/1978 avverso la sentenza del 07/05/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Robert Marra propone ricorso verso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo, con un unico motivo, la mancata assoluzione per i reati di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen., non essendo stata motivata la responsabilità dell'imputato.

1. Il ricorso, peraltro affatto generico (nemmeno specifica quali elementi il Giudice avrebbe dovuto valutare), va dichiarato inammissibile con procedura de plano, non essendo i motivi proposti consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata (in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr ident