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Ordinanza — n. 38379/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for drug trafficking conviction due to generic and insufficiently specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38379/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Francesco Macrillo inadmissible and ordered him to pay legal costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical, yet the appellate court found the original judgment's motivation complete and logical based on consistent police testimony and physical evidence. Consequently, the court rejected the generic nature of the appeal and upheld the conviction for drug trafficking.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals must be specific and confront the motivation of the contested judgment; generic appeals lacking concrete comparison with the reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal insufficient motivation generic grounds Italian criminal procedure imputazione per reati di stupefacenti partecipazione al reato traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRILLO' FRANCESCO nato a CROTONE il 16/05/1971 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE; t"te(

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminato il ricorso di Francesco Macrillò che, con un motivo unico, deduce mancanza, illogicità e contradditorietà della motivazione; rilevato che la sentenza impugnata, a fronte delle dichiarazioni del cessionario della droga (che in dibattimento contraddisse quanto affermato in sede di sommarie informazioni, negando di conoscere l'imputato e sostenendo di aver acquistato la droga da una persona rumena o ucraina), ha valorizzato il quadro probatorio formatosi in primo grado (i Carabinieri in borghese, cui era stato segnalato che l'autovettura di tale Sestito si era diretta verso l'abitazione di Macrillò, assistettero ad uno scambio tra i due e lo segnalarono all'altra pattuglia; questa fermò la macchina e sottopose Sestito a perquisizione, rinvenendo una dose di cocaina in un calzino; l'abitazione dell'imputato era una villetta unifamiliare, sicché non v'è dubbio che il cessionario si fosse recato proprio da Macrillò; il servizio di polizia giudiziaria fu effettuato senza soluzione di continuità, con ciò escludendo l'ipotesi di acquisto di droga da altri soggetti); la sentenza ha anche aggiunto che, perquisita l'abitazione del ricorrente, vi furono rinvenuti nel suo bagno due bilancini di precisione, un grammo di sostanza da taglio e involucri per il confezionamento della sostanza; rilevato che il ricorso appare formulato in termini affatto generici, non confrontandosi con la motivazione - completa e logica - della sentenza impugnata; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr