Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding conditional sentence suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Vincenza Amato inadmissible. Amato, convicted of resisting a public official and carrying an improper weapon, argued that the lower court failed to adequately justify denying her conditional sentence suspension. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the appellate court had already excluded the benefit based on her alarming conduct and criminal history, making the decision non-reviewable at this stage. Consequently, the appeal was dismissed, and Amato was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a judgment denying conditional sentence suspension is inadmissible if the lower court's decision is based on a manifestly unfounded assessment of the defendant's conduct and criminal history, rendering the judgment non-reviewable for lack of adequate motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO VINCENZA nato a GIOIA TAURO il 22/03/1964 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenza Amato avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile.
1. Nell'unico motivo presentato, la ricorrente, condannata per resistenza a pubblico ufficiale e porto d'armi improprie, per essersi opposta ad operatori in servizio intenti nell'attività di demolizione di manufatti abusivi, proferendo minacce, brandendo una tavola in legno ed impugnando sassi, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché ritiene non adeguatamente illustrate le ragioni della mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.
2. Il motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello escluso la concessione del beneficio - con valutazione in fatto correttamente motivata e pertanto non sindacabile in questa sede -, oltre che per l'allarmante condotta realizzata, in ragione dei precedenti penali dell'imputata, che ne mettono in luce una inusuale quanto elevata proclività a delinquere, escludendo quindi di poter formulare una prognosi positiva in ordine all'astensione da ulteriori reati.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il/Prys.dei11te