Appeal dismissed for evasion; court rejects vague claim of insufficient reasoning by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal filed by Emilio Nocito against the second-instance judgment for tax evasion was declared inadmissible by the Court of Cassation. Nocito argued that the appellate court failed to provide specific reasons for denying generic mitigating circumstances, citing a lack of substantive justification. The court rejected this claim, ruling that the burden lies on the appellant to articulate specific grounds and that the lower court's decision was not arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; The appellant bears the burden of proving specific grounds for mitigating circumstances, and a generic complaint regarding the lack of detailed reasoning in the lower court's decision does not constitute a valid ground for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCITO EMILIO nato a CASTROVILLARI il 20/12/1993 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Emilio Nocito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile.
1. Il ricorrente, condannato in due gradi di giudizio di merito per evasione, poiché sorpreso a circolare a bordo di un monopattino pur essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con l'unico motivo presentato, deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e relativo vizio di motivazione, non avendo la Corte d'appello evidenziato «specificatamente alcun reale motivo a sostegno della propria decisione».
2. Premesso che la Corte d'appello ha confermato la decisione del Tribunale di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche perché già in primo grado, e poi davanti ad essa, non erano evidenziati elementi a supporto della richiesta; ricordato che il riconoscimento delle circostanze attenuanti non è un diritto dell'imputato e che l'impugnante ha l'onere di articolare le sue eccezioni in modo specifico, il motivo dedotto in questa sede è inammissibile, esaurendosi nella frase riportata tra virgolette, e reiterando il vizio già censurato dai Giudici di merito.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr