Criminal appeal dismissed for lack of specific argument regarding generic mitigating circumstances in resistance case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal inadmissible due to the failure to specifically argue for generic mitigating circumstances in the second instance. Although the appellant claimed the trial court ignored his confessional statements, the appellate court had already comprehensively addressed the gravity of the violent conduct and criminal capacity in its judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging a conviction for resistance is inadmissible if the appellant fails to specifically deduce violations of law or defects in reasoning regarding the recognition of generic mitigating circumstances, as the appellate court's comprehensive assessment of the facts and criminal capacity suffices for the decision.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRERA FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 13/09/1987 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Guerrera avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile.
1. Nell'unico motivo presentato, il ricorrente, condannato per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in udienza. Il motivo è inammissibile. A prescindere dal fatto che non risulta specificamente dedotto in appello, la Corte ha comunque complessivamente motivato la gravità del fatto - rilevando che la condotta oppositiva minacciosa e violenta si è dipanata in più momenti, con atti di violenza fisica ripetuti - e la capacità delinquere, desunta, oltre che dalle medesime modalità della condotta, dai precedenti penali per reati anche gravi.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannano ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr sidente