Italian Court dismisses appeal on escape charges for lack of new evidence and insufficient recidivism argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gianluca Lobello inadmissible regarding his conviction for escape. The appellate court had already thoroughly addressed arguments concerning the lack of specific time calculations for his absence and the reasoning behind the recidivism finding. The Supreme Court upheld these decisions, noting that the lower judge's reasoning was not manifestly illogical and that the appellant's claims were merely repetitions of previously rejected points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.; Art. 604-bis c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court has already comprehensively and non-illogically addressed arguments regarding the duration of absence and the indicative nature of prior conduct for recidivism, without requiring new evidence or specific temporal calculations.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOBELLO GIANLUCA nato a CATANZARO il 04/01/1973 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); esaminati i motivi di ricorso di Gianluca Lobello, che deduce:
1) la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione (non sarebbe stato indicato il tempo trascorso tra l'allontanamento e il rientro; non sarebbe stata argomentata la volontà dell'imputato di sottrarsi alle prescrizioni imposte dalla misura restrittiva né l'abitualità della condotta né, ancora, la rilevanza di comportamenti successivi ai fatti);
2) la recidiva (ritenuta apoditticamente, senza chiarire in quale misura la pregressa condotta delittuosa indicasse un'inclinazione a delinquere e come abbia influenzato quella attuale); rilevato che il ricorso reitera deduzioni cui il Giudice dell'appello ha risposto in modo completo e non manifestamente illogico, avendo: quanto al primo motivo, osservato che l'imputato si era allontanato di almeno 400 m dal luogo di custodia domiciliare e per un lasso di tempo consistente, essendo stato visto dalla polizia giudiziaria seduto vicino a un ristorante impegnato in una conversazione con altro soggetto, senza addurre consistenti giustificazioni di tale protratto allentamento; quanto al secondo motivo, ritenuto - con motivazione in fatto non sindacabile da questa Corte - che la recidiva contestata e ritenuta in sentenza fosse indicativa di una maggiore pericolosità dell'imputato, già condannato per vari reati; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presi