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Ordinanza — n. 38370/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for tax evasion due to lack of habitual crime requirement under Art. 131-bis. The appeal is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38370/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Mario Amato's appeal inadmissible regarding the conviction for tax evasion. The appellant argued that missing specific investigative documents would have led to a different outcome, claiming the offense was minor given his residence near the crime scene. The court rejected this, noting the first-instance judgment already addressed the defense's claim that he left his home to care for dogs, and explicitly excluded the application of Article 131-bis due to the absence of habitual crime, citing the defendant's numerous prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court correctly excludes the aggravated penalty for habitual tax evasion because the requisite pattern of prior offenses is not established by the evidence.

Parole chiave

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tax evasion conviction habitual crime requirement Article 131-bis inadmissible appeal prior convictions evidence aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO MARIO nato a REGGIO CALABRIA il 08/05/1966 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); esaminati i motivi di ricorso Mario Amato che, con un unico motivo, deduce, vizio di motivazione in merito alle censure sulla mancata acquisizione di una serie di integrazioni istruttorie e probatorie che avrebbero, a suo avviso, condotto ad un diverso esito decisorio, essendo stato l'imputato rinvenuto dalle forze dell'ordine nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui era ristretto in regime di detenzione domiciliare e sussistendo, quindi, i presupposti per ritenere il fatto particolarmente lieve; rilevato che, volendo ritenere che il ricorrente contesti il giudizio di responsabilità (il tenore dell'atto è confuso), le sue deduzioni sarebbero generiche; precisato, in tal senso, che il ricorrente non si confronta con l'argomentazione della sentenza di primo grado (trattandosi di c.d. doppia conforme, le pronunce formano un unico corpo motivazionale) la quale spiega le ragioni per cui è inverosimile la tesi difensiva - l'imputato si sarebbe allontanato dal luogo in cui era ristretto agli arresti domiciliari per accudire i suoi cani -, aggiungendo che essa, comunque, non escluderebbe la configurabilità del reato; rilevato inoltre che l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

è stata motivatamente esclusa, per il difetto del requisito della non abitualità, essendo l'imputato gravato da numerosissimi precedenti, per lo più per reati contro il patrimonio, ma anche da cinque condanne definitive per evasione; ritenuto, quindi il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il r