Italian court dismisses appeal against drug conviction for lack of evidence regarding knowledge of quantity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the conviction for transporting cocaine was flawed. Although the appellant argued that the court failed to prove his knowledge of the massive drug quantity due to missing fingerprints and unclear concealment methods, the appellate court found its reasoning sufficient. The decision relied on the defendant's agitated state, his prior attempt to discard the drugs, the use of a tracking system, and the specific transport precautions as logical proof of his awareness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, commi 1 e 2, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; When a lower court provides a coherent and complete motivation linking observable facts like defendant behavior and transport methods to the knowledge of a crime's magnitude, an appeal claiming lack of proof on this element is inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO FABIO nato a VIBO VALENTIA il 17/11/1984 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio D'Amico avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria integrativa, si rileva quanto segue.
1. Il ricorrente, condannato ex artt. 73, commi 1 e 2, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché trasportava e comunque deteneva a fini di cessione ingenti quantitativi di cocaina, deduce, con due distinti motivi, violazione di legge penale e vizio di motivazione, essendo stata ritenuta l'ingente quantità di sostanza stupefacente senza motivare sulla prova della conoscenza o della conoscibilità di tale elemento da parte dell'imputato (non essendo state rilevate le impronte digitali sul contenitore della droga né accertate le modalità del suo occultamento).
2. I motivi sono manifestamente infondati, a fronte della completa e coerente motivazione del provvedimento impugnato, che dà atto: dello stato di agitazione dell'imputato alla vista dell'estintore in cui era collocata la droga (cocaina per un corrispondente di 62.912 dosi medie singole) e del quale aveva poco prima cercato di disfarsi, essendo seguito dalle forze dell'ordine; del fatto che risultasse usato un sistema di localizzazione per monitorare il prezioso carico; delle cautele usate nel trasporto (uso di materiali imbevuti di liquido infiammabile e complici a bordo di un'altra auto, individuata dagli operanti). Alla luce di tali elementi, la prova della consapevolezza dell'ingente quantitativo, ampiamente conseguita, risulta anche logicamente dimostrata.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P 'esi end i s tte