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Ordinanza — n. 38366/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38366/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38366/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorrente - condannato in primo e secondo grado per evasione - censura, nell'unico motivo presentato, il mancato riconoscimento della particolare lievità del fatto, essendo stato l'imputato rinvenuto in prossimità del portone d'ingresso dell'immobile dove era ristretto agli arresti domiciliari e dove si era trattenuto non più di qualche minuto per comprare delle cartine: senza che avesse inteso sottrarsi al controllo degli organi preposti, ben sapendo di essere controllato a distanza ed essendo stata la violazione episodica.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38366/2025 — snpen · Corte di Cassazione: letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Falbo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile.

Parole chiave

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persecuzione determinante per la fuga aiuto all'evasione di detenuti motivi soggettivi successivi alla fuga espatrio illegale insufficiente rischio di soggiorno illegale inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALBO FRANCESCO nato a CASSANO ALLO IONIO il 31/07/2002 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE; A

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Falbo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile.

1. Il ricorrente - condannato in primo e secondo grado per evasione - censura, nell'unico motivo presentato, il mancato riconoscimento della particolare lievità del fatto, essendo stato l'imputato rinvenuto in prossimità del portone d'ingresso dell'immobile dove era ristretto agli arresti domiciliari e dove si era trattenuto non più di qualche minuto per comprare delle cartine: senza che avesse inteso sottrarsi al controllo degli organi preposti, ben sapendo di essere controllato a distanza ed essendo stata la violazione episodica.

2. Il ricorso reitera censure cui la Corte d'appello ha dato risposta completa e logica: rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto in sede difensiva, l'imputato fu individuato dagli operanti sulla strada in compagnia di altre persone che, all'arrivo dei militari si diedero alla fuga; aggiungendo che non è dato conoscere la vera ragione dell'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, meramente asserita, né la sua durata; precisando che la condotta di Falbo ha denotato scarso rispetto delle prescrizioni; escludendo, in definitiva, sia possibile ritenere quest'ultima scarsamente offensiva, indipendentemente dai precedenti dell'imputato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P siden