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Ordinanza — n. 38365/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failure to raise Article 131-bis code of penal law in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38365/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Maurizio Fontana inadmissible because the specific ground regarding Article 131-bis of the Penal Code was not raised during the appellate proceedings. Although the appellant argued the minor's proximity to his home justified leniency, the court noted this issue was not formally requested in the second instance. Consequently, the court ruled that under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, this new cause of exclusion of punishability cannot be introduced for the first time at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: A cause of exclusion of punishability not deduced in the second instance cannot be raised for the first time in cassation proceedings.

Parole chiave

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exclusion of punishability second instance appeal cassation admissibility Article 606 procedural code Article 131-bis penal law motivi di cassazione pena pecuniaria non riscuotibile motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., non dedotta nei motivi di appello, non può essere eccepita per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che, nel caso di specie, l'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che, nel caso di specie, l'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA MAURIZIO nato a CROTONE il 14/10/1977 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per evasione dagli arresti domiciliari); Considerato che il ricorso di Maurizio Fontana deduce, con un motivo unico, errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, rilevabile anche d'ufficio e richiesta in sede di discussione, configurabile perché l'imputato fu rinvenuto a brevissima distanza dall'abitazione da cui era autorizzato ad allontanarsi fino alle 11:30 - sicché si sarebbe attardato semplicemente nei pressi della propria abitazione -; non incontrò pregiudicati; non era già incorso nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura; rilevato che la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., non dedotta nei motivi di appello, non può essere eccepita per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, e che sul giudice di merito non grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773);

Rilevato che, nel caso di specie, l'art. 131-bis cod. pen. era già vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata (il 18/12/2024) e il motivo non risulta dedotto in appello; Ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell