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Ordinanza — n. 38363/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding drug sentencing, upholding lower court's refusal of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38363/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for reduced sentencing based on minor drug quantity, modest profit, and lack of organized conduct, alongside claims of procedural collaboration. The court rejected these arguments, noting that the lower court correctly identified the facts as typical of a 'minor offense' and that the appellant's admission of guilt and choice of summary trial were legally irrelevant for mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; The discretion of the trial court in recognizing general mitigating circumstances is not subject to cassation review provided the decision is motivated exhaustively and not manifestly illogical, especially when the facts align with the definition of a minor offense.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing general mitigating circumstances minor offense classification summary trial relevance admission of guilt cassation inadmissibility discretionary judicial power imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO STEFANO nato a CETRARO il 13/06/1971 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminato il motivo unico del ricorso proposto nell'interesse di Stefano Rizzo, con cui è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla commisurazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, non essendosi valutati la quantità modica di sostanza ceduta, il profitto modesto, la mancata predisposizione di strumenti tali da far pensare a una condotta articolata, l'essere stata questa tenuta in una sola occasione, il comportamento, anche processuale, collaborativo (scelta del rito abbreviato e confessione); rilevato che il ricorso reitera censure cui la Corte d'appello ha risposto, in modo completo e logico, negando fossero emersi elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non potendosi valorizzare l'ammissione di responsabilità (posto che l'imputato ammise solo l'evidenza dei fatti) e la scelta del rito abbreviato (irrilevante), e confermando la valutazione del giudice di primo grado il quale già aveva messo in luce i precedenti penali dell'imputato in materia di stupefacenti, oltre alla gravità del fatto; precisato che la scelta dei Giudici di merito se riconoscere le attenuanti generiche è discrezionale, dunque non sindacabile (sempre che sia motivata in modo e esaustivo non manifestamente illogico, come nel caso di specie), e che i requisiti evidenziati nella condotta del ricorrente sono tipici della più blanda ipotesi di cui al c.d. fatto lieve, appunto ravvisata nel caso di specie; ritenuto, pertanto, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa armento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere