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Ordinanza — n. 38359/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug possession conviction citing weight and scale evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38359/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Mazzitelli inadmissible regarding his conviction for possessing 444.2 grams of hashish. The court found that the lower courts correctly weighed evidence showing the quantity exceeded personal use limits and identified a scale used for splitting the drug. Consequently, the appeal was rejected because the original judgment's reasoning was complete and logical.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 4 e 5, d.P.R. 309/1990; The court rejects appeals against drug possession convictions when the quantity of substances and physical evidence like scales prove organized trafficking rather than personal use.

Parole chiave

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drug possession conviction hashish quantity limits personal use defense criminal appeal inadmissibility drug trafficking evidence traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
in subordine, mancata riqualificazione nel "fatto lieve" (art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
in subordine, mancata riqualificazione nel "fatto lieve" (art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZITELLI GIUSEPPE nato a TROPEA il 15/04/1990 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE; ok

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Mazzitelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile.

1. Il ricorrente, condannato nei due gradi di giudizio ex artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché deteneva, a fini di cessione, nella propria abitazione, gr 444,2 di hashish (4.699,7 dosi medie singole), deduce:

1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla detenzione per uso personale dello stupefacente;

2) in subordine, mancata riqualificazione nel "fatto lieve" (art. 73, comma 5, d.P.R. cit.).

2. I motivi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, i quali hanno: quanto al primo motivo, argomentato in modo corretto dal dato ponderale (incompatibile con l'uso esclusivamente personale e con l'acquisto di scorte) nonché dal ritrovamento di un bilancino, evidentemente funzionale al frazionamento della droga in dosi; quanto al secondo motivo, condivisibilmente ritenuto che la rilevante quantità di stupefacente denotasse lo svolgimento di un'attività di spaccio abbastanza organizzata e il collegamento dell'imputato con circuiti criminali operanti in materia di stupefacenti.

3. Essendo la motivazione compiuta e non illogica, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pre i