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Ordinanza — n. 38358/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction for lack of evidence regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38358/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giuseppe Bellino's appeal against his drug trafficking conviction inadmissible. The court found that the evidence of the defendant's responsibility was clear, including direct observation of the transfer and possession of cocaine and cash. Consequently, the court rejected the claim that the crime was minor and affirmed the original sentence.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 363-bis, c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's assessment of the crime's gravity is supported by direct evidence and does not contradict the statutory provisions for reduced sentencing.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal mitigating circumstances Corte di Cassazione evidence of possession dipendenza da sostanze stupefacenti inchiesta per reati di droga traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINO GIUSEPPE nato a MILANO il 03/12/1978 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminato il ricorso di Giuseppe Bellino che, con un motivo unico, deduce vizio di motivazione, perché la prova della responsabilità dell'imputato non sarebbe emersa dalle risultanze istruttorie ed avendo la Corte negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sostenendo che il fatto è tutt'altro che lieve, nonostante abbia condiviso le determinazioni del Giudice di primo grado, che aveva condannato l'imputato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/ 1990 e irrogato una pena contenuta; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, risultando dalla sentenza impugnata - quanto al primo aspetto - che la cessione fu direttamente osservata dagli operanti e confermata dal cessionario, trovato poco dopo in possesso della sostanza - oltre al fatto che Bellino era stato visto in precedenza chinarsi verso la scatola contenente la cocaina e che fu trovato in possesso di banconote di vario taglio - né sussistendo contraddizione alcuna tra la considerazione del fatto come "grave", da un lato, e la qualificazione dello stesso ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/ 1990, nonché l'irrogazione di una pena (peraltro, relativamente) contenuta, dall'altro lato (avendo oltretutto i Giudici argomentato anche dalla personalità dell'imputato); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P