Court dismisses appeal claiming passive resistance, upholding conviction for violent obstruction of public officials.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the defendants' actions constituted non-punishable passive resistance. The appellate court found that the detainees used violence and threats of arson to actively obstruct public officials from entering their cells, demonstrating specific intent to hinder official duties. Consequently, the conviction for resistance to a public official was upheld, and the appellants were ordered to pay fines and court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 c.p.; Art. 369 c.p.: The threat of arson or self-harm to prevent public officials from entering a cell constitutes active resistance with specific intent to obstruct official duties, rather than passive dissent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HARZI MUSTAPHA nato il 14/11/1986 BARRADY AYOUB nato il 25/01/1990 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale, per aver i ricorrenti, detenuti, lanciato nel corridoio dall'interno della cella un pezzo di materasso incendiato e posizionato brande dinanzi al cancello della camera per impedirne l'accesso dall'esterno, nonché minacciato i pubblici ufficiali di dar fuoco i materassi e suppellettili se avessero provato ad entrare, come protesta per il mancato trasferimento in altro istituto penitenziario); esaminato il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di Mustapha Harzi e Ayoub Barrady, relativo all'errata qualificazione giuridica del fatto, in cui si assume che la violenza era non diretta ed idonea ad impedire il compimento dell'atto d'ufficio, ma volta ad esprimere un dissenso, configurando, quindi, una resistenza passiva, non punibile; rilevato che il ricorso reitera deduzioni disattese, con motivazione completa e logica, dalla Corte di appello, la quale ha osservato che gli imputati non limitarono a manifestare disappunto o disprezzo nei confronti dei pubblici ufficiali, ma realizzarono la condotta reiteratamente violenta e minacciosa in modo strumentale e finalizzato ad impedire il compimento di atti d'ufficio - la minaccia di atti autolesionistici avendo concretamente impedito agli agenti di entrare nella cella per procedere all'attività d'ufficio (tra le tante, Sez. 6, n. 44069 del 07/11/2024, Mohannib, v. 287297, per cui il reato è integrato dalla condotta di colui che minacci di compiere atti di autolesionismo, sempre che sia idonea a ostacolare il compimento della pubblica funzione) - ed ha quindi persuasivamente ritenuto integrato anche il dolo specifico di opporsi all'atto del pubblico ufficiale; ritenuto, dunque, il' ricorsa inannnnissibilè, con conseguente condanna dei ricorrenti al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile it ricorsa) e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore