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Ordinanza — n. 38356/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug transport convictions citing lack of new evidence and procedural reiteration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38356/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Accetta and Sammarco inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued for a new assessment of their complicity in the drug offense and the application of statutory mitigation, but the court found these arguments merely reiterated positions already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court upheld the original convictions for transporting hashish and failed to apply the requested mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals that merely reiterate arguments already rejected by the Court of Appeal without presenting new facts or evidence are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments drug transport conviction mitigating circumstances Court of Cassazione procedural reiteration complicity in crime inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 337 cod. pen.
309, nonché il solo Accetta ex art. 337 cod. pen.; considerato che Sammarco ha dedotto:
Art. 62-bis cod. pen.
mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.; considerato che Accetta, nell'unico motivo presentato, ha dedotto mancata applicazione dell'art.
art. 337 cod. pen
309, nonché il solo Accetta ex art. 337 cod. pen.; considerato che Sammarco ha dedotto:
art. 62-bis cod. pen
mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.; considerato che Accetta, nell'unico motivo presentato, ha dedotto mancata applicazione dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ACCETTA LUDOVICO nato a PALERMO il 23/08/1995 SAMMARCO PIETRO nato a PALERMO il 25/05/1999 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Ludovico Accetta e Pietro Sammarco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che i ricorrenti sono stati condannati ex artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché il solo Accetta ex art. 337 cod. pen.; considerato che Sammarco ha dedotto:

1) vizio di motivazione quanto al concorso nel reato, vieppiù che la droga era occultata nella vettura, sicché manca la prova che il ricorrente, il quale non si diede alla fuga a seguito di perquisizione, ne conoscesse l'esistenza (neppure i Giudici hanno spiegato perché non si trattasse di connivenza non punibile);

2) mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.; considerato che Accetta, nell'unico motivo presentato, ha dedotto mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., non essendosi valutato che il ricorrente ha risarcito il danno al pubblico ufficiale, il che ne dimostra il pieno ravvedimento; ritenuto che il primo motivo del ricorso di Sammarco reitera eccezioni cui la Corte d'appello ha motivatamente replicato essere del tutto inverosimile che una persona che trasporta un rilevante quantitativo di droga (circa 10 chili di hashish), accetti la richiesta di passaggio in auto di uno sconosciuto, così rendendolo potenziale testimone del reato, per poi aggiungere che l'imputato, nell'assumersi le proprie responsabilità, non fece cenno alla posizione di Sammarco; rilevato che del pari meramente reiterativi sono il secondo motivo del ricorso di Sammarco e il motivo unico di Accetta, avendo la Corte l'appello negato il riconoscimento delle attenuanti generiche ad entrambi gli imputati per la modalità della condotta (nonostante l'ordine di scendere dalla macchina, Accetta riprese la marcia, trascinando il militare per alcuni metri), oltre che per l'assenza di elementi positivamente valutabili; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore \ della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il