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Ordinanza — n. 38354/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding inability to attend oral hearing via video link in summary procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38354/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the defendant failed to request an oral hearing despite the summary procedure rules. The appellant argued he could not participate via video link, but the defense counsel's lack of request was deemed irrelevant. The court ruled that the statutory summary procedure ex art. 23-bis of D.L. 137/2020 precludes oral hearings, rendering the procedural defect non-existent.

Regesto Legislator

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Art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; Art. 113 c.p.; When a criminal proceeding is conducted under the summary procedure ex art. 23-bis of D.L. 137/2020, the absence of a request for an oral hearing by the defense constitutes a valid ground for dismissing an appeal regarding the lack of oral participation.

Parole chiave

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summary procedure oral hearing request video connection criminal appeal inadmissible appeal D.L. 137/2020 procedural defect censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Art. 113 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCATTATIS VALERIANO nato a SANREMO il 01/02/1988 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE; 02y

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminato il ricorso di Valeriano Accattatis il quale, nell'unico motivo dedotto, lamenta di non essere stato messo nelle condizioni di partecipare all'udienza tenutasi davanti alla Corte d'appello, anche attraverso video-collegamento, reputando irrilevante la mancata richiesta di trattazione orale da parte del difensore; rilevato che il procedimento è stato trattato in camera di consiglio ex art. 23- bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni, che prevede il rito cartolare; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pre idente