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Ordinanza — n. 38351/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses generic appeal for lack of specific reasons citing procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38351/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Ramsi Baroumi inadmissible due to a lack of specific reasons supporting the alleged defect in the lower court's decision. The appellant claimed a motivation error regarding the continuation of criminal hypotheses but provided no substantive arguments to justify this criticism. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to specify the reasons supporting the alleged defect in the lower court's decision.

Parole chiave

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generic appeal lack of motivation inadmissible appeal procedural defect c.p.p. rules motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAROUMI RAMSI nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Ramsi Baroumi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile.

1. Il ricorrente, cui la Corte d'appello ha riconosciuto la continuazione tra due ipotesi di reato ex artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, oggetto del presente procedimento, ed altre in precedenza commesse, deduce, con un unico motivo, vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Non specificando minimamente le ragioni a sostegno della censura, il ricorso è generico.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore 111 Prksidente