Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic grounds regarding non-verification of acquittal causes in plea bargain sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Amante's appeal inadmissible de plano due to its overly generic formulation. The appellant argued that the lower court failed to verify causes for acquittal under Article 129 of the Criminal Code in a plea bargain sentencing decision. The court rejected this because Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals to specific statutory violations, excluding general claims of non-verification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: In plea bargain cases, appeals against sentencing decisions are inadmissible if they merely allege a failure to verify causes for acquittal without citing specific statutory violations enumerated in the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMANTE MARCO nato a MESSINA il 25/10/1993 avverso la sentenza del 17/04/2025 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Marco Amante propone ricorso verso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina ex art. 444 cod. proc. pen. deducendo, con un unico motivo, la mancata verifica in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento.
1. Il ricorso, peraltro formulato in termini affatto generici, va dichiarato inammissibile con procedura de plano, non essendo i motivi proposti consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata (in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. Ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa elle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr sidente