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Ordinanza — n. 38346/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning for minimum sentence application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38346/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the alleged defect in reasoning was never raised during the second instance proceedings. The appellant argued the lower court failed to justify applying the statutory minimum sentence, but the appellate court had already explicitly applied the minimum edictal penalty. Consequently, the court rejected the claim as manifestly unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal based on a defect of reasoning is inadmissible if the same ground was not raised in the second instance and the lower court has already applied the specific legal provision in question.

Parole chiave

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defect of reasoning minimum sentence second instance inadmissible appeal procedural waiver pena minima adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il ricorrente, condannato nei due gradi di giudizio per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 131-bis cod. pen.
Tuttavia, il motivo non risulta dedotto in appello (dove, oltre all'applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Tuttavia, il motivo non risulta dedotto in appello (dove, oltre all'applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULEO SALVATORE nato a PALERMO il 07/12/2000 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE; Ckt-\

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Puleo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile.

1. Il ricorrente, condannato nei due gradi di giudizio per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, censura, nell'unico motivo presentato, vizio di motivazione perché la Corte di appello avrebbe affermato l'impossibilità di concedere all'imputato il minimo della pena.

2. Tuttavia, il motivo non risulta dedotto in appello (dove, oltre all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., l'imputato aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) ed è anche manifestamente infondato, avendo i Giudici di merito già applicato il minimo edittale (sei mesi di reclusione, ridotti a quattro per il rito).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensor