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Ordinanza — n. 38345/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming vague sentencing criteria for resisting a public official.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38345/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Ceraulo inadmissible regarding his conviction for resisting a public official. Although the appellate court reduced his sentence to six months, Ceraulo argued the judgment lacked explicit criteria for sentencing. The court rejected this claim as the appeal was too generic and failed to specify which elements should have been considered.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal alleging vague sentencing criteria is inadmissible if it remains generic and fails to precisely identify the specific elements that should have been weighed by the court.

Parole chiave

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resisting public official sentencing criteria vague motivation inadmissible appeal Italian criminal procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali margine d'apprezzamento del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERAULO ALESSANDRO nato a PALERMO il 22/08/1977 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Ceraulo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile. rilevato che, nell'unico motivo presentato, il ricorrente, cui la Corte d'appello ha ridotto la pena a sei mesi di reclusione per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ha dedotto vizio di motivazione quanto alla mancata esplicitazione dei criteri di commisurazione della pena, in rapporto all'asserita impossibilità di concedere il minimo edittale; ritenuto che il motivo, nemmeno precisando quali sarebbero gli elementi a tal fine valorizzabili, è evidentemente generico.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il' residente