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Ordinanza — n. 38344/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding the formation of the party's will.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38344/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Claudia Tavaglione's appeal against the Milan Court of Appeal inadmissible under Article 559 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued a lack of reasoning regarding her guilt, but the court noted that appeals under Article 599-bis must specifically address the formation of the party's will, public prosecutor's consent, or divergent content of the judgment. Since the appeal failed to meet these specific requirements and touched on waived grounds, it was rejected without formalities.

Regesto Legislator

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Art. 559 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals under Article 599-bis must specifically address the formation of the party's will, the public prosecutor's consent, or the divergent content of the judgment, while appeals regarding waived grounds or sentencing determinations not affecting the legality of the sanction are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal formation of party's will public prosecutor consent divergent judgment content waived grounds Article 599-bis simplified procedure trascuranza degli obblighi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 559 cod. proc. pen.
Visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Claudia Tavaglione, che ha proposto ricorso avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Milano ex art. 559 cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
deducendo, con un unico motivo, violazione di legge carenza di motivazione sul giudizio di colpevolezza; considerato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 559 cod. proc. pen
Visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Claudia Tavaglione, che ha proposto ricorso avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Milano ex art. 559 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
deducendo, con un unico motivo, violazione di legge carenza di motivazione sul giudizio di colpevolezza; considerato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAVAGLIONE CLAUDIA nato a MILANO il 02/05/1963 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Claudia Tavaglione, che ha proposto ricorso avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Milano ex art. 559 cod. proc. pen. deducendo, con un unico motivo, violazione di legge carenza di motivazione sul giudizio di colpevolezza; considerato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Preside