Italian court dismisses appeal on drug evasion charges, citing lack of new grounds and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Hafid Fattah inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Fattah argued that the lower court incorrectly treated a single 2021 drug-related conviction as recidivism and failed to consider mitigating factors like his youth and social marginality. The appellate court rejected these claims, noting that the first instance had already adequately addressed the arguments and that the conviction history was accurately reflected in the judicial record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates arguments already sufficiently answered by the lower court or lacks new grounds for violation of law.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFID FATTAH ( CUI 061W03K ) nato a BENI MELLAL( MAROCCO) il 02/07/1992 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE; JA-(
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminato il ricorso di Fattah Hafid, che deduce violazione di legge e/o vizio di motivazione quanto a:
1) la recidiva, ritenuta sulla base di una condanna, nel 2021, per reato in tema di stupefacenti e porto d'armi - precedente quest'ultimo, inesistente -, concernente diverso bene giuridico, nonostante la giovane età dell'imputato e l'occasionalità della condotta;
2) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, essendosi valorizzato solo un elemento negativo (le condanne irrevocabili, erroneamente indicate al plurale) e non anche gli elementi positivi (scelta del rito alternativo, giovane età e condizioni di marginalità sociale dell'imputato, mancanza di precedenti specifici);
3) la commisurazione della pena;
4) il mancato riconoscimento della continuazione esterna; rilevato che il ricorso reitera deduzioni cui la Corte d'appello ha già adeguatamente risposto (a poco rilevando che la sentenza alluda a "numerose" condanne, laddove la condanna ex art. 444 cod. proc. pen. fu unica, avendo però riguardato tre distinte ipotesi di reato, di cui due ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e una effettivamente per porto d'armi, come emerge dal certificato del casellario giudiziale); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pre