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Ordinanza — n. 38286/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific argumentative confrontation with the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38286/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lanzafame Sebastiano inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of specific argumentative confrontation. The appellant submitted only generic complaints without addressing the specific reasoning of the Court of Appeal's judgment. Consequently, the court upheld the original conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal must contain specific arguments critically engaging with the lower court's reasoning; generic grievances or mere expressions of dissatisfaction do not satisfy the requirement for admissibility.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic grievances specific argumentative confrontation Art. 581 c.p.p. procedural costs inadmissible appeal critique of reasoning motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 582 c.p.p.
art. 581 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009
Sez. 6, sent. 22445 dell'8 – 28.5.2009
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Testo completo

ato la seguente Sul ricorso proposto da: Lanzafame Sebastiano nato a CATANIA il 03/08/1975 avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente Pierluigi Di Stefano; Il Collegio letto il ricorso proposto da Lanzafame Sebastiano a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 385 cp; rilevato che con tale ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso:

Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è dec