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Ordinanza — n. 38285/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific argumentative confrontation with the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38285/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Americo Matteo inadmissible because it failed to meet the requirement of specific argumentative confrontation with the appealed judgment. The appellant's submissions were deemed too generic, merely expressing dissatisfaction without addressing the specific legal grounds or reasoning used by the Court of Appeal of Bari. Consequently, the court upheld the original conviction for the specified offenses and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 581 c.p.p. requires appeals to contain specific arguments confronting the lower court's reasoning; generic grievances lacking this confrontation render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances specific argumentation Art. 581 c.p.p. procedural costs criminal appeal critique of reasoning motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
art. 581 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009
Sez. 6, sent. 22445 dell'8 – 28.5.2009
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Testo completo

ato la seguente Sul ricorso proposto da: AMERICO MATTEO nato a CERIGNOLA il 18/12/1986 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente PIERLUIGI DI STEFANO; Il Collegio letto il ricorso proposto da Americo Matteo a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per i reato di cui all'art. 337 cp e all'art. 73, comma 5, dpr n. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso:

Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deci