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Ordinanza — n. 38144/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic lack of reasoning regarding acquittal under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38144/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to provide reasoning for denying acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court rejected this, noting that appeals against sentencing requests are strictly limited to specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, legal misqualification, or illegality of the penalty, none of which were alleged here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing requests are strictly limited to specific grounds; generic complaints regarding lack of reasoning for acquittal are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing request Article 129 CPP specific grounds Cassation procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
278337 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
art. 129 cod. proc. pen
pen.; rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce, in maniera generica, l'assenza di motivazione quanto al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri
279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONAPAN OSELITO nato a TORTONA il 20/11/1990 avverso la sentenza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Oselito Tonapan ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lucca del 8 luglio 2025, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 56 e 624-bis cod. pen.; rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce, in maniera generica, l'assenza di motivazione quanto al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che ad analoghe conclusioni deve giungersi alla determinazione della pena, non essendone stata dedotta l'illegalità; ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione;

Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025 Il Co estensoreDRPn"1