Cassation court dismisses appeal on aggravated electricity theft conviction due to lack of new evidence and specific sentencing justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft of electricity. The appellant argued that mere presence at the pizzeria was insufficient for liability without proof of tampering, while the court noted the appellant was the supplier manager and aware of unrecorded consumption. The court rejected the claim that physical tampering must be proven, citing precedent that conscious use of unauthorized connections constitutes the crime, and found the second ground regarding sentencing proportionality to be abstractly unsupported.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595, comma 1, n. 1 c.p.; Art. 133 c.p.: The criminal liability for aggravated theft of electricity attaches to the conscious use of unauthorized connections regardless of physical tampering, and specific sentencing justification is required only when the penalty exceeds the median statutory minimum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO PIETRO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 21/04/1970 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Pietro Zito ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 4 giugno 2025 che ha confermato la sentenza emessa in data 22 maggio 2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica; rilevato che con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità, non affermata oltre ogni ragionevole dubbio, poiché fondata sulla mera presenza nella pizzeria al momento del controllo, ed in assenza della prova del suo concorso nella manomissione del contatore (che si allega risalire alla passata gestione, da parte del suocero); ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati: i giudici di merito, infatti, hanno osservato che il ricorrente era gestore dell'attività ed intestatario del rapporto di fornitura di energia, e che della relativa manomissione egli era quantomeno consapevole, in ragione dell'omessa registrazione di gran parte dei consumi (è stimata la sottrazione di 96.372 kwh); considerato che appare del tutto irrilevante la circostanza secondo cui non è stato accertato chi avesse materialmente eseguito l'allaccio, essendo pacifico che debba rispondere del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi, non essendo necessario né che egli sia il proprietario dell'immobile, né colui che ha operato materialmente l'allaccio (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440;
Sez. 4, n. 40740 del 19/09/2023, Giannone, non mass.; Sez. 4, n. 5973 del 5/02/2020, Carlo, Rv. 278438 - 01); posto che è rimasta indinnostrata la circostanza della precedente verifica, richiesta dal ricorrente ai tecnici Enel e da quest'ultimo richiamata per dimostrare l'assenza di dolo; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena (che si indica essere "sproporzionata"), è intrinsecamente aspecifico, oltre che manifestamente infondato, avendo i giudici di merito applicato un modestissimo scostamento dal minimo edittale (dopo aver concesso le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti), peraltro soltanto per la pena pecuniaria, motivato attraverso il riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; posto che la pena base è stata determinata in misura comunque inferiore al "medio edittale" e che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 4, n. 11620 del 26/02/2025, Palma, non mass.;
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma