Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38142/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for unauthorized parking, ruling receipt of money irrelevant to the crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38142/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the appellant's complaints regarding the conviction for unauthorized parking. The appellant argued that the lower courts failed to prove the receipt of money or keys, which he claimed was necessary for liability. The court ruled that the crime is defined by the unauthorized conduct itself, making the transfer of funds irrelevant to the offense's constitution.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 7, comma 15-bis, cod. strada; The crime of unauthorized parking is constituted by the mere exercise of the activity without authorization, rendering the receipt of money or keys irrelevant to the establishment of criminal liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
unauthorized parking criminal liability constitutive elements reception of money inadmissible appeal road traffic code procedural inadmissibility appropriazione indebita e appropriazione di poca entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7, comma 15-bis, cod. strada
rilevato che Angelo Di Leva ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 4 aprile 2025 che ha confermato la sentenza emessa in data 31 ottobre 2023 dal Tribunale di Napoli, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, Gagliano
Sez. 7, n. 2884 del 12/12/2024, Montalbano
Sez. 7, n. 2884 del 12/12/2024, Montalbano, non mass.; Sez.
Sez. 7, n. 42035 del 03/10/2024, Torres
2884 del 12/12/2024, Montalbano, non mass.; Sez. 7, n. 42035 del 03/10/2024, Torres, non mass.; Sez.
Sez. 7, n. 24209 del 29/05/2024, Colombini
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 — 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv.
Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, Azrouri
Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, Miano
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LEVA ANGELO nato a NAPOLI il 12/07/1970 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Angelo Di Leva ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 4 aprile 2025 che ha confermato la sentenza emessa in data 31 ottobre 2023 dal Tribunale di Napoli, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada; rilevato che con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (poiché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica) quanto alla affermazione di responsabilità, per la quale è necessario, si osserva, "accertare la percezione di denaro o la consegna delle chiavi" (p. 4 ricorso); ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico ed in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità: i giudici di merito, infatti, hanno spiegato che il ricorrente è stato osservato mentre teneva delle condotte chiaramente riconducibili all'attività di parcheggiatore, pur non avendone autorizzazione, su suolo pubblico, essendo irrilevante il fatto che non sia stato visto nell'atto di ricevere denaro o chiavi, in quanto condotte neppure contemplate dalla fattispecie incriminatrice (p. 3 sentenza impugnata); ritenuto, infatti, che il reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, punisce la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, e che, quindi, nulla rileva la ricezione o meno di una somma di denaro (o di altra utilità) in cambio dell'attività svolta, la quale non è un elemento costitutivo della fattispecie; il perfezionamento della fattispecie richiede, invero, che il soggetto già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo venga nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività non autorizzata di parcheggiatore (nel senso della irrilevanza della dazione di denaro o altra utilità, Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, Gagliano, Rv. 288441 - 01;

Sez. 7, n. 2884 del 12/12/2024, Montalbano, non mass.; Sez. 7, n. 42035 del 03/10/2024, Torres, non mass.; Sez. 7, n. 24209 del 29/05/2024, Colombini, non mass.); rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l'assenza di elementi positivamente valutabili - neppure dedotti - ed i diversi precedenti, anche specifici), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01;

Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); pertanto, viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, Azrouri, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novemb