Cassation court dismisses appeal on theft conviction for inadmissible evidence evaluation and aggravating circumstance arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonino Galletta inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and the application of an aggravating circumstance for significant property damage. The appellant argued that the conviction lacked sufficient motivation regarding witness credibility and that the aggravating factor should not apply due to the victim's financial conditions. The court rejected these claims, ruling that the lower court's assessment of evidence and the evaluation of the victim's economic status were matters reserved for the trial judge and not subject to re-evaluation on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61, n. 7 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the credibility of evidence or the applicability of aggravating circumstances based on the victim's financial status when the objective value of the damage is already significant, as such assessments fall within the exclusive jurisdiction of the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLETTA ANTONINO nato a CATANIA il 20/10/1962 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Antonino Galletta ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 18 febbraio 2025 che, riconoscendo l'intervenuta prescrizione per le condotte di cui ai capi B e C, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 2 marzo 2018 dal Tribunale di Siracusa, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione contestato al capo A, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 7, cod. pen., rideterminando la pena; rilevato che con il primo motivo si lamenta si lamenta vizio di motivazione (poiché mancante o manifestamente illogica) quanto alla affermazione di responsabilità per il furto di cui al capo A, non affermata oltre ogni ragionevole dubbio, poiché fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, erroneamente ritenute attendibili pur essendo in contrasto con quelle rese dall'unico testimone oculare; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati: i giudici di merito, infatti, hanno spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni della De Grande non solo non erano contraddette, ma anzi avevano trovato conferma in quelle della Fronterrè, nonché le ragioni per le quali non era possibile dubitare dell'attendibilità della individuazione fotografica (pp. 5 - 7 sentenza impugnata); posto che, secondo il costante insegnamento di legittimità, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01;
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217 - 01); ritenuto, pertanto, che le doglianze sono relative alla valutazione della prova ed alla ricostruzione del fatto, ovvero a profili riservati alla cognizione del giudice di merito, e quindi non deducibili in sede di legittimità, in presenza di una motivazione congrua, che da conto dell'iter logico giuridico e delle ragioni sottese della decisione; rilevato che con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., poiché fondata soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa, per giunta non confortate sul piano documentale, e senza considerazione alcuna delle sue condizioni economiche; ritenuto che il motivo (dal cui accoglimento dovrebbe discendere, secondo il ricorrente, la declaratoria di prescrizione), oltre ad essere versato in fatto, non si confronta con il pacifico insegnamento giurisprudenziale - di cui ha fatto corretta applicazione la Corte territoriale considerando l'entità del danno (circa 20.000 euro) - secondo cui nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico- finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (Sez. 4, n. 28722 del 14/07/2021, Bagnolati, non mass., proprio con riguardo ad un furto in abitazione di preziosi per un valore di circa 20.000 euro;
Sez. 2, n. 48734 del 6/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 - 01; Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, Di Filippo, Rv. 264543 - 01, in relazione ad un danno compreso tra 20.000 e 50.000 euro); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de