Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding denial of generic mitigating circumstances in aggravated theft case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court denied them based on the insidious nature of the conduct and prior police records. The Court upheld this decision, ruling that appellate judgments need not address every favorable element, only the decisive ones, making the motivation sufficient and non-contradictory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 60 c.p.: The Court of Cassation cannot review a lower court's denial of generic mitigating circumstances if the decision cites the decisive factors supporting the finding of guilt, provided the reasoning is congruous and non-contradictory.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUZMAN DELGADO GINO nato il 08/04/1970 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Gino Guzman Delgado ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 27 giugno 2025 che ha confermato la sentenza emessa in data 20 gennaio 2025 dal Tribunale di Roma, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; rilevato, quanto all'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l'assenza di elementi positivamente valutabili, le modalità insidiose della condotta ed i precedenti di polizia), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01;
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); pertanto, viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, Azrouri, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025 Il C e es