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Ordinanza — n. 38135/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on aggravated theft, ruling consummation occurred when goods were hidden by defendants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38135/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by AbdIkarim Aukacha and Aziz Rouissi inadmissible regarding their conviction for aggravated theft. The appellants argued for a charge of attempted theft, but the court found their claim to be a mere repetition of previously rejected arguments. The court determined the crime was consummated because the defendants had already established exclusive control over the stolen goods by hiding them on their person and in their bag before police intervention.

Regesto Legislator

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Art. 627 c.p.; Art. 63 c.p.: The distinction between attempted and consummated theft depends on whether the defendant achieved effective control over the stolen property, rendering subsequent police intervention irrelevant to the completion of the crime.

Parole chiave

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consummated theft attempted theft distinction exclusive control of goods aggravated theft inadmissible appeal criminal liability police intervention timing restrizioni accessorie

Disposizioni normative citate

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Art. 627 c.p.
Art. 63 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018
Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016
Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep.
Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016
269088 - 01, in un caso in cui l'imputato, dopo aver commesso il furto di alcuni beni all'interno di un ospedale privo d'impianto di videosorveglianza, aveva nascosto la refurtiva in locali della struttura, all'interno della quale era stato poi bloccato dalla polizia; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AUKACHA ABDLKARIM nato il 12/09/2001 ROUISSI AZIZ nato il 03/10/1987 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che AbdIkarim Aukacha e Aziz Rouissi ricorrono, con motivi comuni, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 3 luglio 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 15 febbraio 2024, con la quale sono stati ritenuti responsabili del reato di furto aggravato, commesso introducendosi travisati, di notte, in un magazzino adibito a laboratorio in Firenze; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea qualificazione giuridica della condotta in quella di furto consumato, anziché tentato, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e non scanditi da specifica critica; la Corte, infatti, richiamando le conformi valutazioni del Tribunale (p. 4 sentenza impugnata), ed in conformità ad un consolidato insegnamento giurisprudenziale, ha ritenuto l'avvenuta consumazione del reato in virtù del fatto che all'arrivo della polizia giudiziaria i beni sottratti era già passati sotto il dominio esclusivo dei ricorrenti, i quali li avevano occultato indosso (l'Aukacha, che era già all'esterno e si stava allontanando) e nello zaino (il Rouissi, colto ancora nel magazzino); considerato, infatti, che il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, essendo quindi irrilevante che il proposito sia stato interrotto dall'intervento della polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01;

Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088 - 01, in un caso in cui l'imputato, dopo aver commesso il furto di alcuni beni all'interno di un ospedale privo d'impianto di videosorveglianza, aveva nascosto la refurtiva in locali della struttura, all'interno della quale era stato poi bloccato dalla polizia; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così de iso i oma, il 11 novembre 2025 DEPOSITil\n-"N Il Co estensore N CN A idente