Cassation court dismisses appeal against appellate court's sentencing in continued crimes case for lack of specific reasoning on minor increases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared Luca Gusmai's appeal inadmissible against the Bari Court of Appeal's decision to re-sentence him for continued crimes. The appellant argued the lower courts failed to provide specific reasoning for the penalty increase under Article 81 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that detailed motivation is unnecessary for minor satellite crime increases and that the total sentence respected legal limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 1, cod. pen.; Art. 132 cod. pen.: In cases of continued crimes, the court is not required to provide specific and detailed motivation for each minor penalty increase if the increments are of negligible amount, provided the overall sentence respects statutory limits and proportionality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUSMAI LUCA nato a TRANI il 22/10/1988 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Luca Gusmai ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 7 marzo 2025, che ha rideterminato la pena comminatagli dalla sentenza emessa dal Tribunale di Trani in data 18 marzo 2024, previo riconoscimento della continuazione con altri reati già separatamente giudicati; rilevato che l'unico motivo, con cui si censura l'omessa motivazione quanto all'aumento determinato ai sensi dell'art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.
U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01); considerato, infatti, che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui, come nella specie, aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 — 01); neppure è possibile dubitare, nella specie, del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati; tali conclusioni non sono messe affatto in discussione dal recente intervento di questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez.
U, Pizzone, cit.); rilevato, infatti, che in tale ultima decisione, le Sezioni Unite hanno precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (nella specie non ravvisabile ed anzi nemmeno dedotto); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025 Il Cdnsi1lière esten