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Ordinanza — n. 38132/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding generic mitigating circumstances versus statutory aggravating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38132/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Radolslav Petkanov inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft under Article 624-bis of the Penal Code. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over the statutory aggravating circumstance regarding the mode of consummation of the theft. The court rejected this claim, noting that the territorial court's reasoning was logical and based on sufficient motivation without arbitrary discretion.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; Art. 625, n. 2 cod. pen.: Statutory provisions on theft and aggravating circumstances; The judgment of comparison between opposing circumstances is immune from cassation review unless based on mere arbitrariness or illogical reasoning, provided it is sufficiently motivated.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances statutory aggravating factors criminal appeal inadmissibility penal code theft judicial discretion review attenuazione della pena aggravamento della pena favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis cod. pen.
rilevato che Radolslav Petkanov ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 13 febbraio 2025, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trani in data 26 giugno 2020, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod.
Art. 625, n. 2 cod. pen.
pen.; rilevato che l'unico motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 625, n.
art. 624-bis cod. pen
rilevato che Radolslav Petkanov ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 13 febbraio 2025, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trani in data 26 giugno 2020, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 4, n. 43385 del 13/11/2024, D'Ignoti Parenti
245931 - 01; nello stesso senso, Sez. 4, n. 43385 del 13/11/2024, D'Ignoti Parenti, non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 43684 del 01/10/2024, Manini
43385 del 13/11/2024, D'Ignoti Parenti, non mass.; Sez. 5, n. 43684 del 01/10/2024, Manini, non mass.; Sez.
Sez. 2, n. 41101 del 13/09/2024, Spiaggia
43684 del 01/10/2024, Manini, non mass.; Sez. 2, n. 41101 del 13/09/2024, Spiaggia, non mass.; Sez.
Sez. 4, n. 28651 del 26/06/2024, Costa
41101 del 13/09/2024, Spiaggia, non mass.; Sez. 4, n. 28651 del 26/06/2024, Costa, non mass.; Sez.
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
28651 del 26/06/2024, Costa, non mass.; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETKANOV RADOLSLAV nato il 15/05/1974 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Radolslav Petkanov ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 13 febbraio 2025, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trani in data 26 giugno 2020, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; rilevato che l'unico motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., non è consentito: le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; nello stesso senso, Sez. 4, n. 43385 del 13/11/2024, D'Ignoti Parenti, non mass.; Sez. 5, n. 43684 del 01/10/2024, Manini, non mass.; Sez. 2, n. 41101 del 13/09/2024, Spiaggia, non mass.; Sez. 4, n. 28651 del 26/06/2024, Costa, non mass.; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01); considerato che la Corte territoriale ha motivato il proprio giudizio attribuendo rilevanza alle modalità di consumazione del furto, e quindi all'aggravante contestata, a fronte di attenuanti generiche fondate su di un imprecisato comportamento processuale (di cui ha quindi non illogicamente escluso ogni possibile prevalenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.