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Ordinanza — n. 38131/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding theft sentencing and conditional suspension rules for minors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38131/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Florentina Banana Ciurar inadmissible, upholding the Court of Appeal's decision to apply generic mitigating circumstances to a theft conviction. The court rejected the claim that the conditional suspension of sentence was invalid upon reaching adulthood, noting that only the criminal record entry is removed, not the detention-related provisions. Furthermore, the court affirmed the lower court's assessment that the theft value of 65 euros did not meet the threshold for the 'negligible damage' mitigating circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 163 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: The conditional suspension of a sentence pronounced for a minor does not cease upon the attainment of majority age, merely removing the entry from the criminal record; additionally, the mitigating circumstance of negligible damage in theft requires the intrinsic economic value of stolen goods to be virtually irrelevant.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence minor criminal record negligible damage mitigation theft value threshold attenuating circumstances revoca della sospensione condizionale commisurazione della pena minorile maggiore età penale

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
313); rilevato, in ogni caso, che la ricorrente non potrebbe comunque beneficiare dei più ampi limiti previsti, per ragioni di età, dall'art. 163, commi 2 e 3, cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
275922 - 01); rilevato, ancora, che con riguardo al furto in abitazione, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
Art. 5 comma 4 d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313
art. 624- bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 42822 del 06/07/2016
pen., che si applicano solo quando sia il primo che il secondo reato siano stati commessi dall'imputato quando aveva un'età rientrante nei limiti predetti (Sez. 1, n. 42822 del 06/07/2016, P., Rv.
Sez. 5, n. 23152 del 12/03/2025
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.
Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019
solo un post factum non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito Rv.
Sez. 5, n. 28110 del 10/06/2024
pen., il giudice deve tenere conto anche del danno morale legato al patimento della vittima per l'intrusione subita nella propria dimora (Sez. 5, n. 28110 del 10/06/2024, Artistico, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURAR FLORENTINA BANANA nato il 18/10/1993 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Fiorentina Banana Ciurar ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 28 gennaio 2025, che ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 8 luglio 2024, applicando le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti, rideterminando la pena per il reato di cui all'art. 624- bis cod. pen. rilevato che il primo motivo, con cui si lamenta l'erronea applicazione dell'art.163 cod. pen., è manifestamente infondato: diversamente, infatti, da quanto afferma la ricorrente, la condanna alla pena condizionalmente sospesa di anni 1 e mesi 6, pronunciata dal Tribunale per i minorenni, non viene meno per effetto del raggiungimento della maggiore età, cui consegue, invece, la sola eliminazione dell'iscrizione dal casellario giudiziario (ma non per quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, come nella specie: art. 5, comma 4, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313); rilevato, in ogni caso, che la ricorrente non potrebbe comunque beneficiare dei più ampi limiti previsti, per ragioni di età, dall'art. 163, commi 2 e 3, cod. pen., che si applicano solo quando sia il primo che il secondo reato siano stati commessi dall'imputato quando aveva un'età rientrante nei limiti predetti (Sez. 1, n. 42822 del 06/07/2016, P., Rv. 267803 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., che la Corte di appello ha adeguatamente motivato, esplicitando le ragioni della decisione con motivazione esente da vizi logici, e quindi insindacabile, stante il valore dei beni sottratti, che ammonta a circa 65 euro, ed all'offensività della condotta, valutata nel suo insieme (pp. 5 e 6 sentenza impugnata); d'altro canto non appare revocabile in dubbio che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità in tema di furto, occorre che il valore intrinseco ed economico dei beni sottratti, sia pressoché irrilevante (Sez. 5, n. 23152 del 12/03/2025, Braidich, non mass., in relazione al furto di una scopa ricaricabile del valore di 159 euro;

Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01, in relazione al furto di merce del valore commerciale di 82 euro); rilevato, inoltre, che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui i tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva (prospettata in ricorso: p.

3) solo un post factum non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito Rv. 275922 - 01); rilevato, ancora, che con riguardo al furto in abitazione, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., il giudice deve tenere conto anche del danno morale legato al patimento della vittima per l'intrusione subita nella propria dimora (Sez. 5, n. 28110 del 10/06/2024, Artistico, Rv. 286643 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1