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Sentenza — n. 38130/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and erroneous qualification of the original appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38130/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision declaring the appeal inadmissible and reclassified the appellant's challenge as a direct cassation appeal. The appellant argued for specific grounds regarding legal qualification and sentencing, but the court found these arguments inadmissible under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the original appeal was declared inadmissible for being non-specific and unrelated to the correct legal grounds for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; When an appeal is incorrectly declared inadmissible, the cassation appeal must be examined on the original grounds, which are limited to specific defects in legal qualification and sentencing; appeals lacking these specific grounds or based on unrelated procedural issues are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation grounds legal qualification sentencing error specificity requirement Code of Criminal Procedure reclassification of appeal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., ed all'entità della pena), e quindi sono inammissibili, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 13905 del 08/02/2017
Sez. 5, n. 43358 del 19/10/2010
269597 - 01; conf., Sez. 5, n. 43358 del 19/10/2010, Rv.
Sez. 5, n. 4016 del 19/09/2000
Sez. 5, n. 4016 del 19/09/2000, Contena, Rv.
Sez. 2, n. 20995 del 30/04/2024
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv.
Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021
283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020
281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA GATTA GIORGIO nato a FOGGIA il 25/12/1985 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che Giorgio La Gatta ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 21 maggio 2025, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 31 gennaio 2025, resa ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; rilevato che l'appello è stato dichiarato inammissibile sia perché mezzo di impugnazione non previsto per quel tipo di decisione, sia perché affetto da aspecificità (proponendo censure inerenti a una diversa vicenda processuale); rilevato che la sentenza di appello erroneamente pronunciata sul gravame contro una sentenza inappellabile va annullata senza rinvio, con conseguente necessità di una pronuncia della Corte di cassazione sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso (Sez. 5, n. 13905 del 08/02/2017, B., Rv. 269597 - 01; conf., Sez. 5, n. 43358 del 19/10/2010, Rv. 248780;

Sez. 5, n. 4016 del 19/09/2000, Contena, Rv. 217738 - 01); rilevato che i motivi di appello, oltre ad essere del tutto aspecifici, riguardano la qualificazione giuridica e trattamento sanzionatorio (in ordine all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ed all'entità della pena), e quindi sono inammissibili, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, allorquando l'accordo delle parti intervenga sul fatto descritto sin dall'origine in imputazione, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi - non ricorrenti nella specie - di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 20995 del 30/04/2024, Molon, non mass.;

Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso — così qualificata l'originaria impugnazione - debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Bari del 21.05.2025 e, qualificata come ricorso per cassazione l'impugnazione dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 31.01.2025, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025 Il Con