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Ordinanza — n. 38129/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late substantive ground and insufficient motivation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38129/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mirko D'Aprile's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because it raised a substantive criminal issue for the first time in the cassation phase, violating procedural rules. The second ground regarding the denial of general mitigating circumstances was dismissed as the lower court's reasoning was sufficient and non-contradictory. Consequently, the appeal failed to meet the strict admissibility requirements for substantive challenges at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it raises a substantive ground for the first time, or if the lower court's motivation is sufficient and non-contradictory regarding the denial of mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal substantive ground first time raising mitigating circumstances sufficient motivation cassation procedure procedural violation attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 624-bis cod. pen
rilevato che Mirko D'Aprile ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce in data 14 maggio 2025, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce in data 4 marzo 2020, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod.
art. 647 cod. pen
pen.; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge penale sostanziale, con riferimento alla riconducibilità della condotta all'ormai abrogato art. 647 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 7, n. 9779 del 14/2/2025, Azrouri
Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, Miano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'APRILE MIRKO nato a GALLIPOLI il 08/11/1973 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO; t

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Mirko D'Aprile ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce in data 14 maggio 2025, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce in data 4 marzo 2020, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge penale sostanziale, con riferimento alla riconducibilità della condotta all'ormai abrogato art. 647 cod. pen., è inammissibile, in quanto, pur deducibile dinanzi alla Corte territoriale (alla quale il tema della responsabilità non è stato devoluto, come si legge in sentenza), risulta proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità, e su un punto ormai incontrovertibile della decisione, essendo stato proposto appello soltanto in relazione al trattamento sanzionatorio; rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l'assenza di elementi valutabili ed i diversi precedenti specifici), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01;

Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); pertanto, viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, Azrouri, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025 Il Cons e