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Ordinanza — n. 38128/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating already examined facts and lacking new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38128/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gianluca Rubino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rubino challenged the lower court's conviction for tax evasion based on unreported income, arguing violations of substantive law and non-punishability. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already thoroughly evaluated and dismissed by the appellate court, noting that the lower judge's discretion regarding the severity of the offense was not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already examined by the court of first instance, and the court's discretionary assessment of the offense's severity does not require consideration of every element but only those deemed decisive.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of grounds tax evasion conviction judicial discretion non-punishability defense reddito non dichiarato dichiarazione mendace computo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
2 sentenza impugnata), che fa leva sulla tipologia ed entità dei redditi non dichiarati, con cui il ricorrente omette ogni confronto; rilevato, quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
3 sentenza impugnata); infatti, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
art. 131-bis cod. pen
2 sentenza impugnata), che fa leva sulla tipologia ed entità dei redditi non dichiarati, con cui il ricorrente omette ogni confronto; rilevato, quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, Capizzi
Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
2025, Capizzi, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO GIANLUCA nato a MESAGNE il 30/10/1991 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Gianluca Rubino ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce in data 20 gennaio 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 21 dicembre 2022, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge penale sostanziale con riferimento all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (p. 2 sentenza impugnata), che fa leva sulla tipologia ed entità dei redditi non dichiarati, con cui il ricorrente omette ogni confronto; rilevato, quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la gravità del mendacio, irrilevante essendo la mancata ammissione, quantunque per cause diverse: p. 3 sentenza impugnata); infatti, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr.

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, dep. 2025, Capizzi, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01); considerato che, in ogni caso, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. 7, Capizzi, cit.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025 Il Con l'ere estensore I