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Ordinanza — n. 38127/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissible grounds regarding waived pleas and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38127/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Drago and Privitera inadmissible without formalities. The appellants argued against the denial of general mitigating circumstances and criticized the judge's sentencing discretion, but the court ruled that grievances regarding waived pleas and sentencing determinations not amounting to illegal sanctions fall outside admissible grounds. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible if they concern waived pleas, lack of assessment of acquittal conditions, or sentencing errors not constituting illegal sanctions.

Parole chiave

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inadmissible appeal waived pleas sentencing discretion general mitigation court costs adeguamento della pena attenuazione libera della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
rilevato che Fabrizio Drago e Giancarlo Privitera hanno presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 18 marzo 2025, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
276102 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
rilevato che Fabrizio Drago e Giancarlo Privitera hanno presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 18 marzo 2025, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DRAGO FABRIZIO nato a CATANIA il 15/10/1982 PRIVITERA GIANCARLO nato a CATANIA il 21/07/1976 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Fabrizio Drago e Giancarlo Privitera hanno presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 18 marzo 2025, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti; rilevato che i ricorrenti propongono motivi non consentiti, lamentando il diniego delle attenuanti generiche e l'uso immotivato del potere discrezionale in punto di dosimetria della pena; ritenuto, infatti, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 20