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Ordinanza — n. 38126/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, citing lack of new evidence and insufficient cooperation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38126/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The appellant argued that the photographic identification was unreliable and that she did not cooperate enough to warrant leniency. The court rejected these claims, stating that the first argument constituted a mere re-evaluation of facts reserved for the trial judge, while the second failed because the appellant's cooperation lacked the concrete utility required by law.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 625-bis c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or evidence, and mere naming of accomplices without concrete utility does not satisfy the requirement for special mitigation.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal re-evaluation of facts special mitigation theft cooperation requirement conviction for theft insufficienza di prove indagine per furto indagine penale suppletiva

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
280850 - 01), censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez.
Art. 624-bis cod. pen.
rilevato che Vanessa Radosavljevic ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 4 marzo 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri in data 5 febbraio 2024, con la quale è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod.
Art. 625-bis cod. pen.
art. 624-bis cod. pen
rilevato che Vanessa Radosavljevic ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 4 marzo 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri in data 5 febbraio 2024, con la quale è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod.
art. 625-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gunnina
Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, Dondolini
Sez. 4, n. 29045 del 15/06/2022, Zaffonte
(Sez. 4, n. 29045 del 15/06/2022, Zaffonte, non mass.;
Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu
Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOSAVUEVIC VANESSA nato a MODENA il 13/05/2001 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Vanessa Radosavljevic ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 4 marzo 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri in data 5 febbraio 2024, con la quale è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione, in ordine alla affermazione di responsabilità è inammissibile: secondo il costante insegnamento di legittimità, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100 - 01;

Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv. 269217 - 01); rilevato che, nella specie, la ricorrente si duole della scarsa attendibilità del riconoscimento fotografico (p. 3), e dell'attitudine dimostrativa riconosciuta a prove che, a tutto concedere, dimostrerebbero soltanto la sua disponibilità della vettura utilizzata per la consumazione del furto, ma non anche il suo concorso nel reato, non essendo provata sua presenza nel /ocus commissi delicti; considerato che i giudici di merito hanno ritenuto il concorso nel reato sulla scorta di un ben più ampio compendio probatorio, ovvero:

1) l'accertata presenza di 3 uomini all'interno dell'abitazione;

2) il successivo allontanamento a bordo di una vettura condotta da una ragazza che li attendeva, poi identificata nell'odierna ricorrente;

3) la fuga dei 3 uomini, osservata dai militari che inseguirono l'autovettura, non fermatasi una volta intimato l'alt;

4) la fuga della ragazza, il cui telefono cellulare era ancora agganciato al sistema bluetooth della vettura;

5) la presenza, sullo snnartphone in uso alla ricorrente, di un audio con una voce maschile che si diceva preoccupata per il fatto che la Radosavljevic era fuggita da un posto di blocco; ritenuto, pertanto, che le doglianze sono relative alla valutazione delle prove (di cui si riportano ampi stralci) ed alla ricostruzione del fatto, ovvero a profili riservati alla cognizione del giudice di merito, e quindi non deducibili in sede di legittimità, in presenza di una motivazione congrua, che da conto dell'iter logico giuridico e delle ragioni sottese della decisione; rilevato che con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione con riguardo al diniego dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen., poiché la Corte di appello non avrebbe considerato che la ricorrente indicò i nomi dei correi; considerato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625- bis cod. pen., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep. 2021, Dondolini, Rv. 280850 - 01), censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 29045 del 15/06/2022, Zaffonte, non mass.;

Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261659 - 01, in fattispecie in cui si è escluso in tema di furto che la mera indicazione di un nominativo costituisca una condotta sufficiente a consentire l'individuazione dei correi nel senso richiesto dalla norma); rilevato che, nel caso di specie, la motivazione resa dalla Corte non risulta manifestamente illogica ovvero contraddittoria, avendo correttamente applicato i principi di diritto di questa Corte al caso di specie, affermando che la ricorrente non aveva riferito circostanze aventi utilità o concretezza nell'individuazione dei complici del reato di furto; considerato che il motivo sollecita un diverso apprezzamento di prove riprodotte solo in parte, e neppure oggetto di specifica allegazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso