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Ordinanza — n. 38125/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to signature by non-specialized defense lawyer under Art. 613 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38125/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Stefano Predella's appeal inadmissible because it was signed by a defense lawyer not registered in the special register required for this court. Although the appeal originated from a converted territorial appeal, the Court held that the strict signature requirement under Article 613 of the Code of Criminal Procedure applies regardless of the procedural conversion. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: The requirement that cassation appeals be signed by a lawyer registered in the special register is mandatory and non-derogable, even when the appeal is a converted territorial appeal, rendering such appeals inadmissible if the signature condition is not met.

Parole chiave

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special defense register cassation appeal inadmissibility signature requirement converted territorial appeal Art. 613 c.p.p. difetto di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
strada; rilevato che il ricorso risulta presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; in tal senso depone l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
art. 613 cod. proc. pen
strada; rilevato che il ricorso risulta presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; in tal senso depone l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci
Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv.
Sez. 4, n. 35717 del 29/05/2024, Addolorato
228119 - 01); verrebbero altrimenti elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, gli obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione (Sez. 4, n. 35717 del 29/05/2024, Addolorato, non mass; Sez.
Sez. 2, ord. n. 6596 del 13/12/2023, Russo
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
285990 - 01; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv.
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
277208 - 01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani
258000 - 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv.
Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana
256835 - 01; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREDELLA STEFANO nato a BOZZOLO il 04/01/1974 avverso la sentenza del 19/11/2024 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Stefano Predella ha presentato ricorso - così convertito l'originario appello dalla Corte territoriale - avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova in data 19 novembre 2024, che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186 cod. strada; rilevato che il ricorso risulta presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; in tal senso depone l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo il quale l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; considerato che la regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nell'albo speciale, non è derogata per il caso di appello convertito in ricorso (cfr.

Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119 - 01); verrebbero altrimenti elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, gli obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione (Sez. 4, n. 35717 del 29/05/2024, Addolorato, non mass; Sez. 2, ord. n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285990 - 01; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 - 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835 - 01; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998 - 01). ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in