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Ordinanza — n. 38123/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for theft conviction, ruling on procedural waiver and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38123/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Constantin and Zlotea inadmissible, dismissing Zlotea's claim due to a procedural waiver and rejecting Constantin's arguments on sentencing discretion. The court held that lower courts need not address every favorable element when evaluating the minor nature of the offense or the risk of recidivism, provided they reference decisive factors. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133, primo comma, cod. pen.: Appeals are inadmissible if withdrawn by the appellant; judgments on discretionary sentencing are not subject to cassation review unless arbitrary or illogical, as the court need not consider all elements but only those deemed decisive.

Parole chiave

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procedural waiver inadmissible appeal discretionary sentencing theft conviction recidivism risk court costs minor offense impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.; rilevato, quanto al ricorso proposto da Luigi Mihai Constantin, che il primo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133, primo comma, cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
pen.; rilevato, quanto al ricorso proposto da Luigi Mihai Constantin, che il primo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, Capizzi
Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
2025, Capizzi, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CONSTANTIN LUIGI MINAI (CUI: 071S4YR) nato il 19/03/1997 ZLOTEA LARISA (CUI: 071S59K) nato il 17/04/2000 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Luigi Mihai Constantin e Larisa Zlotea ricorrono, con motivi comuni, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 10 aprile 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 24 ottobre 2024, con la quale sono stati ritenuti responsabili del reato di furto, commesso con destrezza e all'interno di mezzi del trasporto pubblico; rilevato, quanto al ricorso proposto da Larisa Zlotea, che essendo intervenuta rinuncia (fatta con dichiarazione del 18 ottobre 2025 all'ufficio matricola), deve essere dichiarato inammissibile, per rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.; rilevato, quanto al ricorso proposto da Luigi Mihai Constantin, che il primo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato; ritenuto, infatti, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, le modalità del fatto e il bene sottratto); infatti, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr.

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, dep. 2025, Capizzi, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01); considerato che, in ogni caso, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. 7, Capizzi, cit.); ritenuto, quanto al secondo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione, riguardo al diniego della sospensione condizionale, che è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale (p. 5), e prima ancora il Tribunale (p. 2), alle cui argomentazioni ha espressamente rinviato, hanno posto a base del rigetto argomentazioni logiche incentrate sulle particolari modalità del fatto (la pessima biografia penale), confortate dal comportamento successivo, ed esprimendo una prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito idoneo ad evidenziare il rischio di ricaduta; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila per Luigi Mihai Constantin ed euro cinquecento per Larisa Zlotea (in considerazione dell'intervenuta rinuncia);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Constantin Luigi Mihai al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso di Zlotea Larisa e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i